ART.1 -Costituzione
ART.2 -Sede
ART.7 -Assemblea dei soci
Articolo 1
COSTITUZIONE
1.1 E' costituita, una Associazione senza scopo di lucro, formata da individui e gruppi organizzati di volontariato ispirati ai temi della Cooperazione Internazionale, dei diritti dell'uomo, dello sviluppo integrale della persona e della promozione della solidarietà tra i popoli, denominata " G.S.l. MARCHE GRUPPI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE", per le finalità descritte all'Art.3 del presente statuto. L'Associazione si definisce come ONLUS (Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale).
Articolo 2
SEDE
2.1 L'Associazione ha sede ad Ascoli Piceno. Potranno essere istituite sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza in qualsiasi città italiana od estera.
Articolo 3
DURATA
3.1 L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4
FINALITà
4.1 L'Associazione ha come finalità principale la cooperazione e la solidarietà internazionale, con particolare attenzione a quella decentrata, tra comunità del Nord e del Sud del pianeta. In tal senso, intende :
L'Associazione s'impegna altresì, sul territorio nazionale, nella lotta alla povertà, alla marginalità e all'esclusione sociale:
• informando, sensibilizzando ed educando la società civile su detti temi,
• realizzando progetti di solidarietà, di cooperazione e di integrazione sociale, culturale ed economica.
4.2 Per ii raggiungimento delle suddette finalità l'Associazione può svolgere, a livello nazionale ed internazionale, tutte le attività ed operazioni necessarie, direttamente connesse alla propria missione, ivi incluse, a titolo esemplificativo, attività di formazione, di ricerca, di consulenza e di cooperazione, attività pubblicistiche ed editoriali, nonché di tipo finanziario e di credito, locative, mobiliari ed immobiliari, contraendo a questo scopo mutui e consentendo l'accensione di ipoteche; l'Associazione può anche svolgere attività di raccolta fondi privati, attività commerciali e di servizi comunque collegate alle finalità associative, nonché altre forme di autofinanziamento, nel rispetto delle Leggi vigenti.
Articolo 5
SOCI
5.1 Possono essere Soci le persone fisiche e/o giuridiche, italiane e/o straniere.
5.2 Sono Soci. coloro i quali intendono prendere parte alla vita dell'Associazione e contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie. La loro ammissione è soggetta alle seguenti modalità:
I Soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.
Lo status di Socio non e soggetto a limiti temporali.
I Soci sono tenuti al versamento di una quota annua il cui ammontare viene determinato dal consiglio direttivo.
Tutte le persone fisiche nonché tutti gli enti e le organizzazioni italiane e straniere possono divenire sostenitori dell'Associazione, contribuendo al finanziamento di singole campagne o iniziative della stessa.
Gli enti, le organizzazioni e le persone giuridiche, soci, sono rappresentate nell'Associazione dal loro legale rappresentante o da persona designata ad hoc.
5.3 La qualità di socio si perde:
Sulla violazione delle norme statutarie delibera l'Assemblea a maggioranza di due terzi dei Soci presenti. Tutte le dimissioni devono essere, comunque, ratificate in Assemblea.
Articolo 6
ORGANI SOCIALI
6.1 Gli organi sociali sono:
6.2 Le cariche sociali hanno durata triennale, sono prestate a titolo gratuito e sono rinnovabili.
L'incarico di operatore continuativo retribuito non è compatibile con la posizione di componente del Consiglio direttivo, di Presidente e di Sindaco revisore.
6.3 Le vacationes, eventualmente verificatesi all'interno di un organo collegiale durante il mandato, saranno coperte dall'organo stesso, qualora esse non superino 1 /3 del numero dei componenti di tale organo, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea. Per vacationes superiori sarà convocata apposita Assemblea elettiva.
Articolo 7
ASSEMBLEA DEI SOCI
7.1 L'Assemblea dei Soci e l'organo sovrano della Associazione.
In caso non sia disposto diversamente dal presente statuto, essa delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
Per l'elezione degli Organi sociali e previsto anche ii voto per corrispondenza, le cui modalità saranno stabilite nel Regolamento attuativo dello Statuto.
La presidenza dell'Assemblea spetta di diritto al Presidente; in sua assenza o vacanza, ad un altro membro del Consiglio direttivo.
7.2 L'Assemblea dei soci:
7.3 L'Assemblea ordinaria e convocata dal Presidente una volta l'anno entro ii trenta giugno. Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviati ai Soci con 30 giorni di anticipo.
7.4 L'Assemblea straordinaria e convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa oppure entro 30 giorni dalla richiesta di 1/3 dei Soci. Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviati ai Soci con quindici giorni d'anticipo.
7.5 Di ogni riunione di Assemblea si rediqerà specifico verbale che sarà reso pubblico, con modalità da prevedere nel Regolamento, in modo da dare opportunità ai soci di apportare proposte di correzione, che ii Consiglio Direttivo recepirà ed approverà, salvo ratifica all'Assemblea successiva.
Articolo 8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1 II Consiglio Direttivo e l'organo di governo dell'Associazione. E' costituito dal Presidente che lo presiede di diritto, e da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.
8.2 II Consiglio direttivo da attuazione alle linee politiche indicate dall'Assemblea, definendo le priorità, i tipi di azioni e gli strumenti sia tecnici che finanziari per realizzarli. Contribuisce alla formulazione e discussione, nonché approva i documenti di programmazione predisposti dagli uffici competenti.
8.3 Al Consiglio Direttivo spettano in particolare le seguenti funzioni:
8.4 II Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri, conferendo anche singoli incarichi all'interno o all'esterno del Consiglio stesso.
8.5 II Consiglio Direttivo e convocato in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno.
8.6 II Consiglio Direttivo e convocato in seduta straordinaria dal Presidente di sua iniziativa, o entro sette giorni dalla richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.
8. 7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se partecipa la maggioranza semplice dei componenti; delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale ii voto espresso dal Presidente.
Articolo 9
IL PRESIDENTE
9.1 II Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i Soci della stessa. Per la sua elezione occorre la maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto ; alla terza votazione e sufficiente la maggioranza semplice degli stessi.
9.2 II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio sia di fronte a terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, nonché istituzioni, enti e/o associazioni internazionali.
9.3 II Presidente rappresenta altresì l'Associazione nelle sedi politiche e/o internazionali per tutte le attività di relazione, promozione e lobbying necessarie al perseguimento dei fini statutari.
9.4 Con le modalità fissate dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e garantisce l'esecuzione dei loro deliberati.
9.5 In caso d'impedimento o assenza, le funzioni del Presidente, ivi compresa la rappresentanza legale, sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo, nominate dal Presidente ad inizio del mandate.
9.6 II Presidente può conferire ad altre persone deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'Associazione.
9.7 Nei casi d'urgenza, ii Presidente esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima seduta utile di consiglio.
Articolo10
IL COLLEGIO DEI SINDACI
II Collegio dei Sindaci, composto da tre membri, professionalmente qualificati, che possono anche non fare parte dei Soci, è eletto dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo ed elegge al suo interno ii proprio Presidente. Essi non possono avere rapporti di lavoro di dipendenza o di consulenza con I'Associazione.
II Collegio dei Sindaci controlla la tenuta della contabilità sociale, redige la relazione riguardante ii bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa e di tesoreria e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione e può procedere, in qualunque memento, ad atti di ispezione e controllo.
Articolo11
PATRIMONIO
Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione dispone di un fondo comune costituto da:
Articolo 12
BILANCIO
12.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio ii 1 ° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
12.2 II bilancio, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario, sottoscritti dal legale rappresentante e dal Collegio dei Revisori, sono a disposizione dei Soci e di chi abbia contribuito al finanziamento dell'Associazione. II bilancio e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giugno.
12.3 In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, e fatto divieto di ogni distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a beneficio dei Soci, in quanto essi saranno destinati solo ad attività istituzionali o connesse.
Articolo 13
MODIFICHE STATUTARIE
13.1 Lo Statuto può essere modificato su proposta della maggioranza semplice dei Consiglieri o di 1/4 dei Soci.
13.2 Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria, che delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei Soci presenti).
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e messe a disposizione dei Soci trenta giorni prima della data dell'Assemblea Straordinaria.
Articolo 14
SCIOGLIMENTO
14.1 L'Assemblea dei Soci può decidere lo scioglimento dell'Associazione con maggioranza dei 3/4 ove siano presenti i 4/5 dei Soci. In seconda convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
14.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore che provvederà a devolvere il patrimonio secondo le· leggi vigenti, e, in particolare a favore di altre ONLUS, in base alle direttive dell'Assemblea.
Articolo 15
NORME FINALI
Per quanta non specificato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.
ART.8 -Il consiglio direttivo
ART.9 -Il presidente
ART.10 -Il collegio dei sindaci
ART.11 -Patrimonio
ART.12 -Bilancio
ART.13 -Modifiche statuarie
ART.14 -Scioglimento
ART.15 -Norme finali
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